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L’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), previsto dalla Direttiva europea 2002/91/CE, è il documento sintetico attestante i risultati dell'indagine energetica compiuta sull'edificio analizzato. Esso permette all'utente di valutare l’efficienza energetica dell’immobile e al tempo stesso di avere una percezione di quelli che possono essere i costi di gestione connessi al riscaldamento-
Grazie al confronto con una semplice scala composta da otto caselle colorate dal verde (basso fabbisogno energetico) fino al rosso (alto fabbisogno), tutti i cittadini, anche i non esperti, possono immediatamente comprendere se un edificio consuma molta o poca energia.
Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione energetica nel caso di edifici di nuova costruzione nonché nel caso di compravendita di immobili (articolo 6 del D.Lgs. 192/2005). Le disposizioni nazionali per fare la certificazione energetica degli edifici sono contenute nel D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
Recentemente il D.Lgs. n. 28/2011 ha modificato alcuni articoli del D. Lgs. n. 192/2005. È ora previsto che nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari sia inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relative alla certificazione energetica degli edifici. In caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica, mentre non è obbligatorio redigere l’atto nel caso in cui l’edificio ne sia sprovvisto.
Dal 1° gennaio 2012, inoltre, è previsto che gli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari riportino l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.